BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LAZIO

   
20 MARZO 2012 N.39
RIDEFINIZIONE E RIORDINO DELL’OFFERTA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE ANZIANE E A PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE


                                                                        Si decreta:


per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

  • Di approvare il citato documento allegato “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”, elaborato dalla competente Struttura regionale con il supporto tecnico di Laziosanità – ASP;
  • Di disporre, relativamente all’Area della non autosufficienza, anche anziani, per la tipologia di trattamento di mantenimento, di rilasciare parere di compatibilità, ai sensi della L.R. 4/2003 art. 6 e del R.R. n. 2/2007 capo 2, negativo, sino alla rivalutazione del fabbisogno, da parte delle competenti strutture regionali, che avverrà successivamente alla definizione dell’assetto complessivo, derivante dal riordino dell’offerta assistenziale, conseguente all’applicazione del presente provvedimento;
  • Di disporre, per quel che concerne l’Area della disabilità, per la tipologia di trattamento estensivo e di mantenimento nonché per i regimi assistenziali ambulatoriale e domiciliare, di rilasciare parere di compatibilità, ai sensi della L.R. 4/2003 art. 6 e del R.R. n. 2/2007 capo 2, negativo, sino alla rivalutazione del fabbisogno, da parte delle competenti strutture regionali, che avverrà successivamente alla definizione dell’assetto complessivo, derivante dal riordino dell’offerta assistenziale, conseguente all’applicazione del presente provvedimento;
  • Di procedere, con successivi atti amministrativi, alla determinazione dei requisiti e delle relative tariffe delle diverse tipologie di trattamento per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Il presente decreto è consultabile in modalità cartacea (vol.21 pag.56) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.



                                                                            Visti:


L.R. 18/02/2002 n.6
R.R. 06/09/2002
Legge 23/12/1978 n.833
Legge 11/03/1988 n.67
D.L.gs. 30/12/1992 n.502
Legge 08/11/2000 n.328
Legge 03/03/2009 n.18
Legge 12/11/2011 n.183










AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI “INFERMIERE PROFESSIONALE” PRESSO LA SALA MEDICAZIONE ED IL CENTRO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO, CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA


Possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, con allegato dettagliato curriculum formativo e professionale, i soggetti esterni all’amministrazione regionale in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:

a)      laurea in scienze infermieristiche;
b)      iscrizione all’Albo professionale;
c)      attestato BLSD – Primo soccorso.


Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità:

  1. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
  2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
  5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
  6. i servizi prestati alle dipendenze di Enti pubblici e/o di pubbliche amministrazioni nonché privati in qualità di infermiere professionale;
  7. il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione, comprensivo di C.A.P. e numero telefonico. L’aspirante hal’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo alla Regione, la quale non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di cui si tratta, redatta in carta libera conforme all’Allegato A.1 al presente avviso, dovrà essere trasmessa a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio” – Area “Datore di lavoro, Promozione del benessere organizzativo e servizi al personale” – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, oppure potrà essere presentata personalmente al servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato al piano terra dell’edificio B della sede suddetta, indicando obbligatoriamente sulla busta: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di “Infermiere professionale”, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte III.

Il termine di presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine fissato dal bando: a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio accettante.



Il presente bando, con i conseguenti allegati e modulistica, è consultabile in modalità cartacea (vol.23 pag.25) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.











16 MARZO 2012 N.106
APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E LO STALKING. ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 NOVEMBRE 2010


Rivolto a:

Enti Locali, Consorzi Socio-Assistenziali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ordini Professionali, Organismi Giudiziari, Forze dell’Ordine, Organizzazioni senza scopo di lucro, Centri antiviolenza, Organizzazioni Sindacali e di Categoria, Scuole, Università ed Enti di Formazione, e tutti gli organismi coinvolti.


                                                 Si delibera:

di approvare il “ Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 2011-2013: linee di indirizzo”.

La presente deliberazione è consultabile in modalità cartacea (vol.25 pag.90) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti, e sul sito www.regione.lazio.it (ctrl + clic per aprire il collegamento) nella sezione delle Politiche Sociali e Famiglia  http://www.socialelazio.it (ctrl + clic per aprire il collegamento)


Obiettivi:

  • Tutela dei diritti e protezione delle Vittime di Violenza e stalking
  • Realizzazione di una governance regionale
  • Analisi del fenomeno: criticità del fenomeno
  • Prevenzione e contrasto del fenomeno
  • Facilitazione dell’emersione del fenomeno
  • Definizione delle linee guida degli interventi
  • Omogeneità dell’offerta sul territorio
  • Assistenza e inserimento sociale delle vittime
  • Monitoraggio e verifica dei risultati previsti


                                            Visti:


Statuto della Regione Lazio
L.R. 18/02/1993 n.64
D.G.R. 23/12/2004 n.1305








 
22 MARZO 2012 N.B01646
RETTIFICA DETERMINAZIONE
FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO

(per chiunque avesse presentato o avesse intenzione di presentare domanda presso il comune di competenza)

                                                                          Si determina:

  • Di rettificare le coordinate bancarie erroneamente indicate nella determinazione B1397/2012 con il seguente riferimento bancario

IBAN  IT  03  M  02008  05255  000400000292  intestato alla REGIONE LAZIO

  • Di richiedere, ai fini della valutazione della situazione reddituale delle famiglie richiedenti, l’attestato ISEE del 2010, anziché del 2011, in considerazione che una parte considerevole delle spese scolastiche sono state sostenute nel 2011, ad inizio anno scolastico;
  • Di posticipare il termine del 18 maggio 2012, previsto per l’inserimento da parte dei Comuni dei dati inerenti i beneficiari al suddetto contributo, alla data del 9 giugno 2012 al fine di facilitare le Amministrazioni comunali all’espletamento della suddetta attività;

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol.12 pag.7) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti e pubblicata sul sito regionale www.sirio.regione.lazio.it (ctrl + clic per aprire il collegamento)


                                                                    Visti:


legge statuaria 11/11/2004 n.1
legge regionale 18/02/2002 n.6
regolamento regionale 06/09/2002
legge regionale 20/11/2001 n.25
legge 23/12/1998 n.448
D.P.C.M. 05/08/1999 n.320
D.lgs. 31/03/1998 n.109
D.P.C.M. 18/05/2001
L.R: 30/03/1992 n.29
D.G.R. 02/03/2012 N.81
determinazione B1397 del 12/03/2012



22 MARZO 2012 N.B01647
RETTIFICA DETERMINAZIONE
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

 (per chiunque avesse presentato o avesse intenzione di presentare domanda presso il comune di competenza)

                                                                    
                                                                        Si determina:


·        Di rettificare le coordinate bancarie indicate nella determinazione B1398/2012 con il seguente riferimento bancario

IBAN  IT  03  M  02008  05255  000400000292 intestato alla REGIONE LAZIO

·        Di richiedere, ai fini della valutazione della situazione reddituale delle famiglie richiedenti, l’attestazione ISEE del 2010, anziché del 2011, in considerazione che una parte considerevole delle spese scolastiche sono state sostenute nel 2011, ad inizio anno scolastico;
·        Di posticipare il termine del 18 maggio 2012, previsto per l’inserimento da parte dei Comuni dei dati inerenti i beneficiari al suddetto contributo, alla data del 9 giugno 2012 al fine di facilitare le Amministrazioni comunali all’espletamento della suddetta attività.

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol.12 pag.9) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti e pubblicata sul sito regionale www.sirio.regione.lazio.it  (ctrl + clic per aprire il collegamento)


                                                                    Visti:


legge statuaria 11/11/2004 n.1
legge regionale 18/02/2002 n.6
regolamento regionale 06/09/2002 n.1
legge regionale 20/11/2001 n.25
legge 10/03/2000 n.62
D.P.C.M. 14/02/2001 n.106
D.lgs. 31/3/1998 n.109
D.P.C.M.  18/05/2001
L.R. 30/03/1992 n.29
D.G.R. 02/03/2012 n.80
determinazione B1398/2012











23 MARZO 2012 N.115
LINEA D’AZIONE SCREENING AUDITIVO NEONATALE UNIVERSALE. PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE E MESSA A REGIME


                                                                   Si delibera:


·        Di attivare lo screening uditivo neonatale universale;
·        Di istituire un gruppo di lavoro regionale, formato da personale della Regione Lazio, ASP-LazioSanità e esperti del settore, al fine di porre in essere idonei interventi tesi all’attivazione e messa a regime del programma di Screening uditivo neonatale universale in tutto il territorio regionale;
·        Di stabilire che tale Gruppo di lavoro regionale è deputato a elaborare e definire:
1.      protocollo e linee guida funzionali all’attivazione dello Screening uditivo neonatale   universale in tutte le strutture di neonatologia e servizi competenti
2.      formazione degli operatori (personale sanitario, tecnici, MMG, PLS,ecc.)
3.      monitoraggio
4.       Comunicazione e formazione
                                               
·        Di prevedere la collaborazione al Gruppo di lavoro regionale da parte delle Direzioni delle aziende ASL e delle Aziende ospedaliere, nonché di ulteriori esperti competenti in materia;

Con successivi atti le Direzioni Regionali competenti provvederanno ai necessari adempimenti riguardanti la costituzione del Gruppo di lavoro, nonché l’individuazione e assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla attivazione del Programma di Screening Uditivo Neonatale Universale.

La presente deliberazione è consultabile in modalità cartacea (vol.14 pag.82) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.

                                                                                      Visti:


Costituzione della Repubblica Italiana
Legge costituzionale 18/19/2001 n.3
Statuto della Regione Lazio
L.R. 18/02/2002 n.6
Regolamento regionale 06/09/2002 n.1
Decreto della Presidente della Regione Lazio 21/06/2010 n.T0288
Piano Sanitario Regionale 2010-2012
DGR 577/2010
DGR 613/2010








26 MARZO 2012 N.2419
NOMINA DI 4 RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SENSIBILI ALLE TEMATICHE DELL’EDUCAZIONE STRADALE E DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE

OSSERVATORIO ISTITUZIONALE PER L’EDUCAZIONE STRADALE E DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO


                                                                         AVVISO PUBBLICO


OGGETTO: Osservatorio istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione L.R. 18/051998, n.14 e ss.mm. ed ii.- Nomina di QUATTRO rappresentanti di associazioni sensibili alle tematiche dell’educazione stradale e della sicurezza nella circolazione.

Al fine di procedere alla ricostituzione dell’Osservatorio Istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio, la Presidente della Regione Lazio deve nominare, tra gli altri componenti, quattro rappresentanti di associazioni sensibili alle tematiche della sicurezza stradale e della sicurezza nella circolazione, scelte tra quelle maggiormente rappresentative (art.12, comma 3, lett.f, L.R. 18/05/1998, n.14 e ss.m.. ed ii.).
Le associazioni interessate a candidarsi dovranno documentare il possesso di adeguata qualificazione e di comprovata esperienza nell’ambito richiesto, corredando la domanda con la seguente documentazione:

  1. Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione;
  2. attività svolta dall’Associazione, indicando eventuali partecipazioni ad organismi analoghi;
  3. numero dei soci e articolazione territoriale dell’Associazione;
  4. indicazione del nominativo dell’eventuale proprio rappresentante e relativo curriculum vitae;
  5. una dichiarazione del rappresentante designato, ai sensi della vigente normativa:
A)    di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
B)     di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
C)    di non trovarsi in alcuna condizione di divieto o di incompatibilità ad espletare l’incarico.

La domanda dovrà pervenire alla Regione Lazio – Assessorato alle infrastrutture e ai LL.PP. – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Viabilità e Sicurezza Stradale – Via Capitan Bevastro 108 – 00154 Roma, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda concernente l’avviso pubblico per la nomina di rappresentante di associazione presso l’Osservatorio istituzionale per l’educazione stradale e la circolazione”.

Il trattamento dei dati personali comunicati dalle associazioni viene svolto a scopo istituzionale, nel rispetto di quanto previsto dal D,Lgs .196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. ed ii., per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina dei rappresentanti presso l’Osservatorio istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio, in modo di garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

La presente deliberazione è consultabile in modalità cartacea (vol.14 pag.109) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.

                                                                               Visti:


L.R. 18/05/1998 n.14 art.12
L.R. 18/02/2002 n.6
Regolamento n. 1/2002
Art. 67, 160 e 166 del suddetto Regolamento
Legge Regionale 23/12/2011 n.19
Legge Regionale 23/12/2011 n.20
Legge Regionale 10/08/2010 n.3








03 APRILE 2012
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER SOCIALI DEL VALORE DI EURO 450,00 NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “BONUS BEBE’”

APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEI RELATIVI ALLEGATI. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 272/2011


                                                                           Si determina:

Di approvare il BANDO DI GARA per l’affidamento del “Servizio di realizzazione, personalizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher sociali del valore di euro 450,00 nell’ambito dell’iniziativa denominata “Bonus Bebè” di cui alla DGR n.272/2011, nonché gli allegati in esso contenuti:

·        Allegato “A” “DISCIPLINARE DI GARA”
·        Allegato “B” “CAPITOLATO SPECIALE”
·        Allegato “C” “CAPITOLATO AMMINISTRATIVO”

Requisiti di ammissione:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti minimi:

Situazione Giuridica

1a. dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii;
2a. iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto della presente gara (per i soggetti non tenuti all’iscrizione si richiede atto o dichiarazione avente contenuto equivalente);


Capacità economica e finanziaria

1b. realizzazione nel triennio 2009-2011 di un fatturato globale complessivamente non inferiore a euro 1.000.000,00 al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E.;
2b. possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito.

Capacità tecnica e professionale

1c. realizzazione nel triennio 2009-2011 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara e precisamente: ”gestione di titoli per l’accesso all’acquisto di beni e servizi di natura sociale, culturale e professionale, in sostituzione di interventi economici”, per un importo non inferiore complessivamente a euro 200.000,00 al netto dell’IVA.
2c. certificazione ISO 9001;
3c. produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei voucher e del materiale necessario per la realizzazione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher “Bonus Bebè”.

Modalità di presentazione dell’offerta:

L’offerta e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana.
L’offerta, confezionata secondo le modalità di seguito  specificate, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del lunedì 28 maggio 2012 in quanto ai sensi dell’art. 70 c.8 e 9 D.Lgs. 163/2006  i documenti di gara sono redatti, trasmessi e resi disponibili in formato elettronico e pertanto i tempi di ricezione delle offerte sono ridotti complessivamente di 12 giorni rispetto al termine indicato dall’art. 70 comma 2  D.Lgs. 163/2006. L’offerta deve pervenire con qualsiasi mezzo, direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori – Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta – Piano I° Stanza 191 aperto dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00.
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo sopra specificato.

La candidatura dovrà pervenire, pena esclusione, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirma sui lembi naturali di chiusura dal Legale Rappresentante dell’offerente e, in caso di raggruppamento, dal Legale rappresentante del Capogruppo, che assicurino l’autemticità e l’inviolabilità della chiusura originaria.
Tale busta dovrà recare, pena esclusione, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del recapito fax oltre alla dicitura: “Offerta per il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher “Bonus Bebè” per l’anno 2011 CIG 4032607491”.

Il bando, con i conseguenti allegati, è consultabile in modalità cartacea (vol.17 pag.140) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                   Visti:


L.R. 18/02/2002 n.6
Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1
Regolamento Regionale 11/10/2010 n.9
D.G.R. 24/09/2010 n.415
L.R. 20/11/2001 n.25
L.R. 23/11/2011 n.19
L.R. 23/12/2011 n.20
DGR 22/12/2011 n.620
Legge 08/11/2000 n.328
Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163
DPR 05/10/2010 n.207
DGR 10/06/2011 n.272
DGR 02/09/2011 n.372
Determinazione Dirigenziale 29/09/2011 n.B7443
Determinazione Dirigenziale 17/11/2011 n.B8701









16 APRILE 2012 N.B02165
BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ED ATTIVITA’ DI SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO CON CARATTERE RICORRENTE

L.R. 10 LUGLIO 1978 N.32 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


                                                                           Si determina:


Di approvare, in attuazione dell’art. 2 bis della L.R. n. 32/1978 e s.m.i., un Bando pubblico per il sostegno ad attività di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio con carattere ricorrente così come definito nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet www.regione.lazio.it  (ctrl + clic per aprire il collegamento)


Caratteristiche richieste:

  • Ricorrenza superiore a cinque anni di svolgimento;
  • Capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche artistiche e organizzative, il coinvolgimento di artisti e personalità di livello nazionale ed internazionale;
  • Radicamento sul territorio documentato dalla partecipazione di ampie fasce di pubblico;
  • Definizione e attuazione di un adeguato programma di comunicazione con significative presenze su media;
  • Capacità delle iniziative di sviluppare la conoscenza dei cittadini, riqualificando e valorizzando l’identità del territorio.

Non saranno prese in considerazione le proposte riguardanti le attività turistiche, religiose, le sagre, le iniziative delle pro-loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo.
Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, avvalendosi della procedura informatica di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

a)      istanza;
b)      scheda anagrafica;
c)      descrizione dell’attività svolta e compiutamente documentata negli ultimi 5 anni comprovante il radicamento sul territorio delle attività proposte, completa del novero degli artisti di livello nazionale ed internazionale che hanno partecipato alle attività;
d)      dichiarazione rilasciata a termini di legge, attestante il numero degli spettatori partecipanti alle iniziative dell’annualità 2011;
e)      elenco rassegna stampa o altre presenze sui media relative all’annualità 2011;
f)        progetto artistico dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo dell’amministrazione regionale;
g)      piano di comunicazione delle attività dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo dell’amministrazione regionale;
h)      descrizione delle strutture o dei luoghi sedi delle attività previste dall’iniziativa e descrizione delle caratteristiche organizzative e di gestione dell’organismo richiedente;
i)        bilancio economico di previsione dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti.
Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata La seguente documentazione:

j)        atto costitutivo nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura regionale presso cui sono depositati;
k)      documentazione attestante l’attività svolta nelle annualità 2007-2011 su supporto cartaceo o informatico in formato pdf;
l)        rassegna stampa o altre presenze sui media relative all’annualità 2011 su supporto cartaceo o informatico in formato pdf;
m)    fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante.


Il bando con i conseguenti allegati è consultabile in modalità cartacea (vol.18 pag. 56) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                     Visti:


Statuto della Regione Lazio
Legge regionale 18/02/2002 n.6
Regolamento regionale 06/09/2001 n.1
Leggi regionali 23/12/2011 n.19 e 20
D.G.R. 22/12/2011 n.620
Legge regionale 10/07/21978 n.32
Art. 2 bis legge regionale 32/1978 e s.m.i.
D.G.R. 18/01/2008 n.26
Nota n.355/SP 10/04/2012
 


   



9 MARZO 2012  N.85
CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’EMERGENZA ABITATIVA.

 “INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE LAZIO 710/2009. ART.46 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N.27


                                                                         si delibera:

(per chi  abbia presentato domanda presso il comune di competenza)

  • Di integrare il dispositivo al IV punto alla lettera b) della DGR n.710/2009 specificando che il prezzo massimo di acquisto degli alloggi di E.R.P. deve essere pari o inferiore ai prezzi fissati dai Comuni interessati relativi alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, vigenti alla data di presentazione dell’offerta di vendita dei comuni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul sito web della Regione Lazio e consultabile in modalità cartacea ( vol. 8 pag. 59) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.

visti:

Statuto Regione Lazio
Legge 30 Aprile 1999 n.136
Legge regionale 6 agosto 1999 n.12
Legge regionale 16 aprile 2002 n.8
Legge regionale 24 dicembre 2010 n.9
Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6
Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1
Art.6 della Lr 26 giugno 1980 n.88
Rr 20 settembre 2000 n.2
Art.46 della Lr 28 dicembre 2006 n.27
D.G.R.L. 26 settembre 2008 n.685
D.G.R.L. 25 settembre 2009 n.710
D.G.R.L 4 febbraio 2011 n.41
Determinazione del Direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziali n. B0779 19 febbraio 2010






13 MARZO 2012 N.1915
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 APPROVAZIONE ELENCO PROVINCIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DI RIETI.

 REGOLAMENTO CE 1698/05 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 246 DEL 22 MARZO 2010. MISURA 211. DOMANDE ANNO 2010 INVIO REGIONALE .22. DOMANDE N.7. IMPORTO EURO 14.242,68.


                                                                          Si determina:

(per chi abbia presentata istanza di autorizzazione)

Di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di seguito specificato:
  • Elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti trasmesso con nota n.84353 del 28/02/2012  redatto dalla competente Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti, sulla base di istruttoria tecnico-amministrativa, dal quale risultano liquidabili n.7 ditte per un importo di Euro 14.242,68.
  • Di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di liquidazioni delle ulteriori domande ritenute ammissibili.
  • Di incaricare la competente Area 20 “Organizzazioni Comuni Mercato e Agricoltura Ecocompatibile” ad espletare gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
-         ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su BURL
-         ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del BURL.

La presente determina è consultabile in modalità cartacea (vol. 8 pag. 92)

 presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                                 visti:

L.R 18 febbraio 2002 n.6                 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 6 settembre 2002
Decreto Dirigenziale A12122 del 30/12/2011
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Regolamento (CE) n. 1974/2006
Reg. (CE) n.1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006
Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 del 31 ottobre 2006
Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 21 febbraio 2007
Deliberazione n.310 15 maggio 2007
Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708  15 febbraio 2008
Deliberazione della Giunta Regionale n.246  22 marzo 2010








8 MARZO 2012 N.1375
DIRETTIVA “ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE LAZIO”.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2007 N. 968. SOGGETTO PERCORSI SPA (P. IVA 06026441003). VARIAZIONE TIPOLOGIA DI ACCREDITATO IN “DEFINITIVO”.


                                                                                    si determina:

Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportare

  • di variare al soggetto PERCORSI SPA (P.IVA 06026441003), la tipologia di accreditamento da “ingresso” a “definitivo”, a partire dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti previsti annualmente per l’aggionamento dei requisiti in scadenza.
  • Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.sirio.regione.lazio.it (ctrl+clic per aprire il collegamento) (sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.php ).

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 8 pag. 187)
 presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                           visti:

D.L. 17 ottobre 2005 n.226
D. ministeriale 25 maggio 2001 n.166
Legge regionale 25 febbraio 1992 n.23
Legge regionale 6 agosto 1999 n.14
D.M. del 29/11/07
Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre 2007 n.968

 





16 MARZO 2012 N.109
“VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESISTICO NELLE AREE DI PARTICOLARE PREGIO”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALORE SULLA NUOVA ATTIVITA’ II.5 –IN VIRTU’ DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL POR FESR LAZIO 2007/2013 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.14 DEL 13 GENNAIO 2012. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI.


                                                                                          si determina:

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
-         di prorogare si sessanta giorni il termine ultimo per la presentazione di proposte progettuali fissato dall’Avviso approvato con Delibera di Giunta Regionale n.14 del 13 gennaio 2012, al 19 marzo 2012 e di ristabilirlo, pertanto, al 18 maggio 2012.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://perfesr.lazio.it (ctrl+clic per aprire il collegamento)

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 9 pag. 7) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                              visti:


Statuto della Regione Lazio
L.R. 18/02/2002 n.6
Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006
Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8.12.2006
Quadro strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013
Delibere CIPE n.166 del 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. n.39 del 3 aprile 2007
Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo  (QSN) 2007-2013
Delibere CIPE n.166 del 2007
POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n.39 del 3 aprile 2007
DGR 149 del 13.03.2009
Deliberazione di Giunta Regionale n.240 del 20 maggio 2011
Deliberazione di Giunta Regionale n.18 del 21 gennaio 2011
Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 2 settembre 2011
Deliberazione di Giunta Regionale n.14 del 13 gennaio 2012-05-04

 






30 MARZO 2012 N.128
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI N.85 MEDICI AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2012-2015


                                                                                               si delibera:

Di approvare il bando concorsuale per l’ammissione di n.85 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2012-2015, con impegno a tempo pieno, riportato nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all’organizzazione ed attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui trattasi, pari ad euro 1.422.220,00 per la prima annualità, graveranno sul capitolo  del bilancio regionale H13102 es.fin. 2012, nel quale confluiscono le quote del Fondo Nazionale Sanitario di parte corrente a destinazione vincolata assegnate annualmente dal Ministero della Salute.

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale Competente, si provvederà all’impegno degli importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio e alla organizzazione ed attuazione del suddetto corso.

Requisiti richiesti:
a)      cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
b)      laurea in medicina e chirurgia
c)      abilitazione all’esercizio professionale
d)      iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana


Il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 9 pag. 130) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


visti:

Statuto della Regione Lazio
L.R. 18 febbraio 2002 n.6
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002
Decreto n.T0229 del 25 aprile 2010
Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368
Art.25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368
Decreto 7 marzo 2006
Nota prot. n. 6965/DGPROF-P del 17 febbraio 2012-05-04
 






24 FEBBRAIO 2012 N.69
ADOZIONE “CARTA DEL TURISTA”

                                                                   LEGGE REGIONALE 13/2007 ART.45


                                                                                              si delibera:

 Di adottare, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 13/2007, art.45, il documento denominato “Carta del Turista” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it (ctrl+clic per aprire il collegamento) e sul portale dell’Assessorato al Turismo e Marketing del “Made in Lazio” www.ilmiolazio.it  (ctrl+clic per aprire il collegamento)

La presente deliberazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 11 pag. 4) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.








2 MARZO 2012  N.71
“PERCORSO PER FAVORIRE L’INSERIMENTO DEL BAMBINO CON DIABETE”


                                                                                               si delibera:

  • Di approvare il documento che contiene le Linee di indirizzo relative al “Percorso per favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete” ed i modelli per faciliti tare ed omogeneizzare le procedure relative agli adempimenti previsti, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • di istituire un tavolo di coordinamento con funzioni di monitoraggio sulla corretta applicazione delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo suindicate, garantendo la rappresentanza dei soggetti coinvolti nel percorso per consentire il pieno godimento del diritto all’istruzione, alla salute psicofisica ed alla piena integrazione sociale del bambino con diabete.

Per modulistica ed ulteriori informazioni  www.burl.ipzs.it (ctrl+clic per aprire il collegamento)      estremi Bollettino: n.12  28 marzo 2012 da pagina 107.

La presente delibera è consultabile in modalità cartacea (vol. 1 pag. 107)  presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                                   visti:


 Statuto Regione Lazio
 L.R. n.6 18 febbraio 2002
 Reg. Regionale n.1 6 settembre 2002
 Dec. Pres. Regione Lazio n.T0288 21 giugno 2010
 Legge n.115 16 marzo 1987
 Legge n.104 5 febbraio 1992
 D.L. n.502 30 dicembre 2002
 D.L. n.626 19 settembre 1994
 D.L. n.112 31 marzo 1998
 D. Pres. Repubblica n.275 8 marzo 1999
 Legge n.328 8 novembre 2000
 Legge n.3 18 ottobre 2001
 D.G.R n.2028 21 dicembre 2001
 Legge n.53 28 marzo 2003
 D.L. n.76 15 aprile 2005
 P.S.R. 2010-2012
 Note protocollari Direzione regionale assetto istituzionale,Ministero dell’Istruzione.










7 FEBBRAIO 2012 N.2
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche del territorio della Regione)

Errata corrige riguardante il Regolamento Regionale  7 febbraio 2012, n.2
Consultabile  da www.burl.ipzs.it  (ctrl+clic per aprire il collegamento)    estremi bollettino: n.12  28 marzo 2012
Il seguente regolamento è consultabile in modalità cartacea (vol. 1 pag. 229  )  presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                           Si emana il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.
2. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresì, un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia, ed il cui funzionamento è disciplinato da un apposito manuale operativo.
3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonché dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 2
(Domanda di autorizzazione sismica)
1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'articolo 33, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture ed allo sportello unico per l'edilizia dai professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate all'articolo 4, comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 è assolta, sulla base delle dichiarazioni rese dai progettisti nella compilazione della domanda, dalla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, che si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati inseriti nel sistema informatico.
4. Alle varianti si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale.
5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 3
(Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche)
1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'articolo 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un campione sorteggiato nella misura del:
a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;
b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.
2. Il sorteggio di cui al comma 1 è effettuato mediante una procedura informatica, da un'apposita commissione di sorteggio, istituita presso la direzione regionale competente in materia di infrastrutture, entro la prima decade di ogni mese successivo a quello della presentazione della domanda. L'esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successivi cinque giorni.
3. La commissione di sorteggio di cui al comma 2, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
a) il direttore regionale competente in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati;
c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione;
d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 4, ivi comprese la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonché di opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1.
5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile regionale.
6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato;
b) almeno tre funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile;
c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia geologica, designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente;
d) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area.
7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non è riconosciuta alcuna indennità ai membri appartenenti all'amministrazione regionale, mentre per i membri esterni è corrisposto il solo gettone di presenza, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, è obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale.

Art. 4
(Progetti non sottoposti a controllo)
1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 3 i progetti relativi alle seguenti opere, purchè soddisfino anche le condizioni indicate al comma 2:
a) nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;
b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza;
c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;
d) rimesse e depositi con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale e relative pertinenze;
e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;
f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 m;
g) cabine elettriche;
h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con struttura in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m in legno o metallo con fondazione superficiale, loggiato con struttura portante in legno o metallo;
i) coperture di scale esterne con struttura in legno o metallo, aperture di un solaio di interpiano per passaggio scale e su solai di copertura per realizzazione di presa di luce, rampe pedonali comprese quelle necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, recinzioni, ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore a 1 m e inferiore a 3,50 m;
l) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;
m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici, di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione;
n) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali, di altezza massima pari a 3,50 m dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;
o) chioschi ed edicole poggianti direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;
p) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 m; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;
q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq 6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni;
r) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 m, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l'ambiente.
2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:
a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera;
b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:
1) zone suscettibili a liquefazione;
2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno;
3) zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili di instabilità definite da studi validati dall'Ufficio Geologico e Sismico Regionale;
4) zone in frana e/o dissesto;
5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.
3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, è allegato, altresì, l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra tra le categorie indicate al comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo.
5. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire per i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, per i quali è obbligatoria la relazione geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento.
6. L'area del genio civile competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato dal progettista.

Art. 5
(Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori)
1. L'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 è rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio.
2. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non estratti, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001.
4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'articolo 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.
5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera.
6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.
7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 2.

Art. 6
(Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)
1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 2 le seguenti categorie di interventi:
a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita nominale inferiore a due anni;
b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;
c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino sensibilmente i carichi;
d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro;
e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge;
f) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni;
h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;
i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);
l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;
m) piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;
n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;
o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;
p) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi.

Art. 7
(Controllo successivo all'ultimazione dei lavori)
1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di rispondenza di cui all'articolo 9, è effettuato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate, con esclusione delle opere già soggette al controllo obbligatorio di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il sorteggio previsto dal comma 1 è effettuato dalla commissione di sorteggio di cui all'articolo 3, comma 2, con le stesse modalità previste dall'articolo 3 medesimo.

Art. 8
(Responsabilità)
1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.P.R. in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati immessi nel sistema informatico.
2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.
3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 7.

Art. 9
(Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo)
1. La relazione di fine lavori, prevista dall'articolo 65 del D.P.R. 380/2001, è redatta dal direttore dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture e allo sportello unico per l'edilizia.
2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, solo per le opere previste dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale, nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all'ultimazione dei lavori per le opere previste dall'articolo 7.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 e per tutte le opere, il certificato di rispondenza è sostituito dal certificato di collaudo previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, completo della dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.
4. Il certificato di collaudo, di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi tipologia strutturale.

Art. 10
(Progetti di adeguamento statico e sismico)
1. I progetti di adeguamento statico nonché quelli di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico/sismica sono disciplinati dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ferme restando le modalità di trasmissione attraverso il sistema informatizzato previste dall'articolo 1, comma 3, e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.

Art. 11
(Repressione delle violazioni e sanatoria )
1. I soggetti di cui all'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'articolo 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001.
2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformità a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il processo verbale con le sue deduzioni all'autorità giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalità per adeguare l'opera alla normativa antisismica.
3. Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'articolo 2 del presente regolamento.
4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'articolo 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica. Il rilascio del provvedimento in sanatoria è in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

Art. 12
(Diritti di segreteria)
1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica e per le altre attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la corresponsione di diritti di segreteria la cui quantificazione e la relativa modalità di versamento è determinata con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche.



Art. 13
(Abrogazioni)
1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.

Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1.      Fino alla realizzazione e alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea della documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformità alla vigente normativa.
2. I progetti presentati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono disciplinati dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sismica prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.
4. Con provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture è approvata ulteriore modulistica di attuazione del presente regolamento.







13 MARZO 2012 N.1949
APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI DELLE MISURE 2.1.1. “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL’ACQUACOLTURA”, 2.2 “PESCA NELLE ACQUE INTERNE”E 2.3 “INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE” E DELLA PISTA DI CONTROLLO.

REG. (CE) 1198/2006 E REG. (CE) 498/2007 E SS.MM.II. FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP) 2007-2013.


                                                                                          Si determina:

·        Di approvare gli avvisi pubblici per le misure 2.1.1. “investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, 2.2 “pesca nelle acque interne” e 2.3 “investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione” con i relativi allegati che fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
·         Di approvare la Pista di Controllo relativa alle misure 2.1.1, 2.2 e 2.3 .
·        Di stabilire che le economie di spesa risultanti dagli avvisi pubblici in precedenza attivati e le risorse eventualmente ancora disponibili per l’Asse II siano destinate a finanziare le domande istruite positivamente ma non finanziabili con le risorse rese disponibili con gli avvisi pubblici approvati con la presente determinazione dirigenziale.

Possono accedere ai benefici previsti dal presente avviso pubblico le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione Europea.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 90 a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico, direttamente, entro le ore 16, o per plico raccomandato, nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale.

recapito:Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti via A. Raccuini 21/A- 02100 Rieti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it (ctrl+clic per aprire il collegamento)

La presente determinazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 2 pag. 52) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                                visti:


 Legge statuaria n.1 11 novembre 2004
 Legge regionale n.6 18 febbraio 2002
 L.R. n.19 23 dicembre 2011
 L.R. n.20 23 dicembre 2011
 Atto di organizzazione n.A6207 20 giugno 2011
 Reg. (CE) n.1198/2006 del consiglio del 27 luglio 2006
 Reg. (CE)n.498/2007 della commissione del 26 marzo 2007
 Deliberazione CIPE n.124 23 novembre 2007
 D.G.R. n.862 21 novembre 2008
 Accordo Multiregionale articolo 3, punto IV 18 settembre 2008
 D.M. n.593 24 ottobre 2008
 D.M. n.612 18 dicembre 2008
 D.M. n.63 30 novembre 2009
 Determinazione Dirigenziale n.A6787 7 dicembre 2010
 Determinazione Dirigenziale n.A5845 10 giugno 2011
 Determinazione Dirigenziale n.A2841 6 aprile 2011







12 MARZO 2012 N.1398
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLE PER L’STRUZIONE.

 LEGGE 10 MARZO 2000 N.62 ART.1  APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA AI COMUNI LAZIALI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER LE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE  PER L’ANNO SCOLASTICO 2011-2012.


                                                                                       si determina:

·         Di approvare le linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi previsti per le borse di studio per garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le Amministrazioni comunali nonché i modelli per l’accreditamento degli operatori comunali per l’accesso alla procedura informatizzata SICED e della domanda per i soggetti beneficiari, parti integranti della presente determinazione.

Requisiti richiesti:

a)      residenza nella Regione Lazio
b)      indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a euro 10.632,93
c)      frequenza, nell’anno scolastico 2011-2012, presso gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado, statali e paritari
d)      frequenza, nell’anno scolastico 2011-2012, al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo


Per modulistica ed ulteriori informazioni www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=315&pg=3 (ctrl+clic per aprire il collegamento)

La presente documentazione è consultabile in modalità cartacea (vol. 2 pag. 142) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                                          visti:


 Legge statuaria n.1 11 novembre 2004
 Legge regionale n.6 18 febbraio 2002
 Regolamento regionale n.1 6 settembre 2002
 Legge regionale n.25 20 novembre 2001
 Legge n.62 10 marzo 2000
 D.P.C.M. n.106  14 febbraio 2001
 D.Lgs. n.109 31 marzo 1998
 D.P.C.M. 18 maggio 2001
 Legge n.53 28 marzo 2003
 D.Lgs. n.76 15 aprile 2005
 L.R. n.29 30 marzo 1992
 D.G.R. n.80 2 marzo 2012









12 MARZO 2012 N.B01278
CONCORSO FOTOGRAFICO INTITOLATO “DONNE NEL LAZIO”

 BANDO PUBBLICO, DET.  N. B5082 DEL 24 GIUGNO 2011 APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEI LAVORI DELLA GIURIA NOMINATA CON DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N°T00021 DEL 23 GENNAIO 2012.

 
                                                                                                         si determina:

·         Di approvare le risultanze dei lavori della Giuria esaminatrice che, sulla valutazione dei materiali fotografici pervenuti, ha stabilito la graduatoria di merito, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale www.regione.lazio.it (ctrl+clic per aprire il collegamento)

La presente graduatoria è consultabile in modalità cartacea (vol. 3 pag. 245) presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.


                                                                                              visti:


 Statuto della Regione Lazio articolo n.6 e n. 73
 Legge regionale n.6 18 febbraio 2002
 Regolamento Regionale n.1 6 settembre 2002
 Legge regionale n.26 23 ottobre 2009
 Legge regionale n.38 7 agosto 1998
 Legge regionale n.21 22 luglio 2002
 Legge regionale n.4 28 aprile 2006
 Deliberazione Giunta Regionale n.88 8 marzo 2011
 Determinazione dirigenziale del Direttore regionale “cultura,Arte e Sport” n.B5082 24 giugno 2011
 Decreto della Presidente della Regione Lazio n.T00021 23 gennaio 2012









AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE PER UN POSTO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PRESSO L’OSPEDALE SAN PIETRO DI ROMA- DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA

 PROVINCIA RELIGIOSA SI S.PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO     FATE BENE FRATELLI-OSPEDALE SAN PIETRO-ROMA


AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DELL’ENTE E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO SUDDETTO.
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO E’ RICHIESTO IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI GENERALI:

a)      CITTADINANZA ITALIANA, SALVE LE EQUIPARAZIONI STABILITE DALLE LEGGI VIGENTI, O CITTADINANZA DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA;
b)      IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO, ACCERTATA A CURA DELL’ENTE PRIMA DELL’IMMISIONE IN SERVIZIO.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO E’ RICHIESTO ALTRESI’ IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI PREVISTI ALL’ART. 5, c. 1, DPR 484/97:

-          ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE, OVE ESISTENTE;
-          ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, DI CUI CINQUE NELLA DISCIPLINA O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE, E SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA O IN UNA DISCIPLINA EQUIPOLLENTE;
-          CURRICULUM AI SENSI DELL’ART 8 IN CUI SI HA DOCUMENTATA UNA SPECIFICA ATTIVITA’ PROFESSIONALE ED ADEGUATA ESPERIENZA AI SENSI DELL’ART. 6;
-          ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE.

I REQUISITI DI AMMISSIONE, SIA GENERALI CHE SPECIFICI, DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.

Scadenza domande: le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 30°giorno successivo alla data di pubblicazione dell' estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente bando è consultabile in modalità cartacea (vol. 3 pag. 293)  presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Rieti.